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Diritto alla trasparenza per i prestiti rifiutati: la Cassazione si pronuncia

FONTE: Assofinmed

Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione segna un punto importante a favore dei clienti delle banche che si vedono rifiutare un prestito dagli istituti di credito.
Infatti, la sentenza n 349/2013 sancisce che le banche hanno l’obbligo di fornire ai clienti maggiori informazioni sulle motivazioni che spingono alla mancata concessione di denaro verso i richiedenti i quali avranno diritto alla massima trasparenza e correttezza dei creditori nei loro confronti.

Le banche, inoltre, avranno l’obbligo di rilasciare i dossier sulla situazione creditizia del richiedente entro massimo 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, cioè “senza ritardo”, rispettando gli ex articoli 7 e 8 della legge sulla conservazione di dati personali del 2003. La decisione dei giudici, sulla base del decreto legislativo 196/003 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti), sancisce che, in caso di richiesta, il titolare del trattamento non può limitarsi a dare una mera conferma dell’esistenza dei dati ma deve provvedere a estrarli dai documenti in loro possesso e renderli a disposizione dell’interessato.

La procedura standard prevede che le persone, che richiedono un prestito on line o in modo tradizionale, sono inserite in appositi database attraverso i quali i diversi istituti di credito sono in grado di verificare la situazione e la credibilità finanziaria. A volte, però, in questi documenti i richiedenti possono essere inseriti, senza saperlo, all’interno della lista dei cattivi pagatori per alcune piccole inadempienze; questa motivazione può essere una delle cause più frequenti che spinge le banche a non concedere prestiti o finanziamenti.

La sentenza della Cassazione sembra, quindi, andare incontro alle esigenze dei consumatori ricercando una massima trasparenza nel rapporto che si instaura tra il cliente e la propria banca. Per il primo, diviene un diritto sacrosanto chiedere maggiori informazioni sulle giustificazioni e le motivazioni di un rifiuto come è consentito richiedere una copia del dossier integrale riguardante la propria situazione creditizia fino a quel momento; per la seconda, diventa obbligatorio rendere la comunicazione con i propri soci e clienti molto più facile consentendo l’accesso alle informazioni richieste anche attraverso programmi elettronici specifici.

La sentenza del 9 Gennaio scorso, dunque, stabilisce che il consumatore deve essere a conoscenza di eventuali segnalazioni negative da parte della finanziaria e deve avere la massima collaborazione per accedere, in modo cartaceo o digitale, alle informazioni che riguardano la propria situazione finanziaria.

La sentenza, inoltre, pronunciandosi su un caso di mancanza di comunicazione dei dati personali di un cliente da parte dell’istituto di credito, ha sottolineato come il diritto di accesso ai dati personali non riceve alcuna variazione sia se la richiesta avviene per dati trattati da soggetti terzi sia se essi siano stati trattati da intermediari.

La decisione dello scorso Gennaio ribadisce, quindi, l’importante diritto dei consumatori di accedere ai propri dati personali nel modo più veloce possibile e senza ostacoli. Infine, la costante collaborazione degli istituti di credito coinvolti sarà garantita dal rispetto dell’articolo 8 del Codice di deontologia per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.